Pubblicizza la CO2 !
Campagna per un'indicazione trasparente e chiara delle emissioni
di CO2 nelle pubblicità dell'auto nuove











La legislazione concernente la pubblicità di autovetture

La Direttiva Europea 1999/94/EC del 13 dicembre 1999 che disciplina le informazioni fornite ai consumatori circa il risparmio nel consumo di carburante e le emissioni prodotte di CO2 dalle automobili, è stata recepita in via amministrativa in Italia con il DPR 17-2-2003 n. 84 (Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”).

Questi sono i principali contenuti del decreto, in base al quale il 99% delle pubblicità su giornali, riviste e cartelloni pubblicitari in Italia è illegale:

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
g) «consumo ufficiale di carburante»
(...) Se piu’ varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il piu’ elevato consumo ufficiale nell’ambito del gruppo;

h) «emissioni specifiche ufficiali di CO2 per una data autovettura» (...) Se piu’ varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le piu’ elevate emissioni ufficiali di CO2 nell’ambito del gruppo;

m) «materiale promozionale», tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

(...)

Art. 6 – Divulgazione materiale promozionale

1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
(...)

Allegato IV – Presentazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 nel materiale promozionale (previsto dall’articolo 6, comma 1)
Tutto il materiale promozionale divulgato deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
1) essere di facile lettura e con la stessa evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale;
2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale;
3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell’opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l’intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro (km/1). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.
(...)

Il ’Davies Report’ al Parlamento Europeo

Nel frattempo, il 24 ottobre 2007, il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione, il cosiddetto ’Davies Report’, che propone "che almeno il 20% dello spazio dedicato alla promozione di nuove auto attraverso la pubblicità, la letteratura commerciale o i punti vendita negli autosaloni, fornisca informazioni sui risparmi nel consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, in un formato standard."

La risoluzione suggeriva inoltre che "le disposizioni legislative che impongono di stampare avvisi sugli effetti per la salute sulle confezioni di sigarette forniscono un esempio utile" da seguire; indicava "il formato A-G usato per comparare l’efficienza energetica di alcuni prodotti elettrici come un modello utile per la visualizzazione delle informazioni richieste"; e, tra le altre misure, proponeva "che sia introdotto un codice obbligatorio per gli annunci pubblicitari che vieti le indicazioni ecologiche false”.

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Direttiva 1999/94/CE del 13 dicembre 1999

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Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84

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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007

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